Di Gaia Beretto
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3 dell’8 marzo 2024, ha affrontato il tema del costo di produzione nel caso della fiscalizzazione dell’abuso edilizio durante interventi di ristrutturazione in assenza di permesso di costruire o in totale difformità. Si è discusso su come determinare questo costo, delineando due possibili interpretazioni: una basata sul decreto ministeriale con l’aggiornamento dell’importo alla data di esecuzione dell’abuso, l’altra interpretazione prevede di riferirsi all’ultimo costo di produzione determinato con il decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso.
Si è anche affrontato il significato di “data di esecuzione dell’abuso”, con diverse interpretazioni possibili. La soluzione proposta dal Consiglio di Stato prevede di individuare il costo di produzione con il decreto ministeriale aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso e di attualizzare l’importo della sanzione con l’indice ISTAT. Questa interpretazione specifica quale decreto ministeriale utilizzare e chiarisce l’uso della virgola dopo il termine “abuso”.
Infine, si ribadisce il potere sanzionatorio anche in presenza di difficoltà tecniche per eseguire la demolizione dell’abuso edilizio, consentendo la fiscalizzazione anche in casi di impossibilità oggettiva di ripristino senza compromettere la stabilità dell’edificio.