Di Elisabetta Farini
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza significativa riguardante le agevolazioni fiscali legate all’acquisto della prima casa. Prima di questa decisione, si riteneva necessario dichiarare i requisiti richiesti già nel contratto preliminare per ottenere l’IVA agevolata.
Tuttavia, l’ordinanza n. 9084 del 5 aprile 2024 ha cambiato questo approccio, affermando che l’IVA agevolata si applica anche senza una dichiarazione esplicita nel preliminare. La Corte ha preso questa decisione in risposta a un caso in cui una società di costruzioni ha ricevuto un avviso di accertamento per le imposte, sollevando dubbi sull’aliquota IVA da applicare agli acconti ricevuti su contratti preliminari.
La Corte ha stabilito che se al momento della firma dell’atto definitivo l’acquirente dichiara di soddisfare i requisiti per l’agevolazione, anche gli acconti devono essere sottoposti all’aliquota IVA agevolata. Questa sentenza offre una maggiore flessibilità agli acquirenti, consentendo loro di dichiarare i requisiti al momento dell’atto definitivo senza rischiare sanzioni, a condizione che i requisiti siano effettivamente posseduti.
In definitiva, questa decisione rappresenta un importante chiarimento e un allentamento delle restrizioni sulla dichiarazione dei requisiti per l’IVA agevolata nell’acquisto della prima casa, beneficiando sia gli acquirenti che i costruttori.