Di Renata Sanone
Secondo la normativa italiana, il recesso unilaterale del committente da un contratto di appalto è possibile, ma comporta delle conseguenze economiche.
L’articolo 1671 del Codice Civile italiano stabilisce che il committente può recedere dal contratto di appalto, anche se è già iniziata l’esecuzione dell’opera o del servizio, ma è tenuto a indennizzare l’appaltatore per i lavori già eseguiti e per le spese sostenute. Inoltre, l’appaltatore ha diritto anche a un risarcimento per il mancato guadagno, che viene generalmente calcolato in una percentuale sull’importo delle opere non eseguite.
Questi indennizzi sono volti a compensare l’appaltatore per l’improvviso e unilaterale scioglimento del contratto, proteggendo l’equilibrio contrattuale e riconoscendo le spese e l’impegno già investiti nel progetto.