Demolizione ricostruttiva con possibile aumento di cubatura e di altezze; oneri scontati del 20% per le rigenerazioni urbane; prorogati i termini di inizio e fine lavori; silenzio assenso attestato nero su bianco. Non solo: allargamento delle tolleranze non sanzionabili, esteso anche a irregolarità geometriche, diversità delle finiture, diversa collocazione di impianti e opere interne.
DEMOLIZIONE RICOSTRUTTIVA. Il decreto legge prevede la semplificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione. La linea d’azione è incentrata sul rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, quale unico parametro da rispettare, potendosi arrivare ad aumenti volumetrici e a maggiori altezze.
PROSPETTI. La strada prescelta è la semplificazione delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici. Lo strumento per raggiungere l’obiettivo è l’inserimento di questa possibilità negli interventi di manutenzione straordinaria.
TERMINI. Il provvedimento d’urgenza in commento dispone l’accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure edilizie, tramite una conferenza di servizi semplificata per acquisire l’assenso delle altre amministrazioni.
CONTRIBUTI. Previsto il rafforzamento degli incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana (interventi di riqualificazione degli edifici esistenti, articolo 5 decreto legge 32/2019), con la riduzione del contributo di costruzione da pagare al Comune. La riduzione dovrebbe non essere inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali; ed in più i comuni avranno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.
TERMINI. Si allunga il periodo di validità dei titoli edilizi. Si dovrebbe profilare una proroga triennale sia per il termine di inizio lavori che per quello di fine lavori.
SILENZIO ASSENSO. Il decreto legge prevede il rilascio su richiesta dell’interessato circa l’intervenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE). Si noti che questa attestazione non ha comunque effetto costitutivo, ma solo dichiarativo. La dichiarazione non sostituisce il silenzio assenso, ma assicura che i presupposti del silenzio assenso si sono verificati (e, quindi, si è verificato il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; in caso contrario, nello stesso termine, lo sportello unico comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
TOLLERANZE. Altro tema che pare sviluppato nell’articolato concerne le tolleranze e cioè quelle difformità così lievi da far ritenere sproporzionato qualsiasi intervento sanzionatorio. Oltre a differenze misurabili mantenute nel limite del 2%, si avviano a diventare irregolarità non sanzionabili anche le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità; lo stessi per la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. Questi disallineamenti vanno dichiarati dal tecnico incaricato di presentare nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie. Se non c’è un’occasione di questo tipo, nel decreto dovrebbe esserci la possibilità di una autonoma dichiarazione asseverata da allegare agli atti di compravendita o simili.