Il condominio che recede dall’appalto di lavori deve indennizzare l’impresa?

Il condominio che recede dall’appalto di lavori deve indennizzare l’impresa?

Di Renata Sanone

Secondo la normativa italiana, il recesso unilaterale del committente da un contratto di appalto è possibile, ma comporta delle conseguenze economiche.

L’articolo 1671 del Codice Civile italiano stabilisce che il committente può recedere dal contratto di appalto, anche se è già iniziata l’esecuzione dell’opera o del servizio, ma è tenuto a indennizzare l’appaltatore per i lavori già eseguiti e per le spese sostenute. Inoltre, l’appaltatore ha diritto anche a un risarcimento per il mancato guadagno, che viene generalmente calcolato in una percentuale sull’importo delle opere non eseguite.

Questi indennizzi sono volti a compensare l’appaltatore per l’improvviso e unilaterale scioglimento del contratto, proteggendo l’equilibrio contrattuale e riconoscendo le spese e l’impegno già investiti nel progetto.